Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

Legge 2 novembre 2019, n. 128, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019. Testo coordinato in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019.

Link al decreto-legge coordinato con la legge di conversione:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-02&atto.codiceRedazionale=19A06843&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

 

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Soffermandosi sulle disposizioni di maggior diretto interesse, si illustra brevemente il Capo I (articoli da 1 a 8) del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che reca previsioni per la tutela del lavoro.

L'articolo 1, comma 1, lettere a), introduce una prima regolamentazione del lavoro attraverso piattaforma digitale (cosiddetto gig working), annoverando tra i rapporti di collaborazione cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche quelli in cui le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante piattaforme anche digitali. Inoltre, è stata modificata la definizione generale dei suddetti rapporti di collaborazione ricondotti alla disciplina del lavoro subordinato, estendendola anche alle ipotesi in cui l'organizzazione da parte del committente non riguardi tempi e luogo di lavoro.

La lettera c) del medesimo articolo 1, comma 1, introduce una disciplina specifica, intesa a porre livelli minimi di tutela per i rapporti di lavoro di soggetti (cosiddetti riders) che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli, con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme anche digitali e sempre che i medesimi rapporti non rientrino nella nozione di lavoro dipendente.

In particolare:

  • si dispone che i criteri per la determinazione del compenso complessivo dei lavoratori possono essere definiti dai contratti collettivi, in assenza dei quali i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti;
  • ai lavoratori spetta, in ogni caso, un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli, determinata dai summenzionati contratti relativi ai medesimi lavoratori.

Le disposizioni in materia di compenso e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e di sicurezza del lavoro entreranno in vigore decorsi, rispettivamente, 12 mesi e 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 101/2019 in esame.

Inoltre, ai suddetti lavoratori si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati (ivi compreso l'accesso alla piattaforma).

L'articolo 1, comma 1, lettera b), riduce da tre ad una mensilità il requisito contributivo, richiesto agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per usufruire dell'indennità giornaliera di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera, del congedo di maternità e del congedo parentale. Inoltre, la norma dispone contestualmente il raddoppio delle attuali aliquote per la determinazione della misura dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera.

L'articolo 2 riduce da tre a un mese il requisito contributivo per usufruire dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria relativamente a quanto disposto dagli articoli 1 e 2.

L'articolo 3-bis dispone che le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro siano inoltrate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo dell'ANPAL, come attualmente previsto.

L'articolo 4 dispone che lo stanziamento di 1 milione di euro annuo - in precedenza destinato, dall'articolo 12 del D.L. 4/2019 alla stabilizzazione del personale a tempo determinato già dipendente di ANPAL Servizi S.p.a – sia ora destinato ad ulteriori spese di personale della medesima società.

L'articolo 5 incrementa, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C, la dotazione organica dell'INPS, in relazione a risorse finanziarie già stanziate da norme vigenti.

L'articolo 5-bis affida alla Sispi S.p.a. (Società Italia previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa per azioni), interamente partecipata dall'INPS, le attività di Contact center multicanale verso l'utenza, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività, nel rispetto delle disposizioni interne in materia di in house providing.

L'articolo 5-ter autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale ispettivo fino a 150 unità a decorrere dal 2021.

L'articolo 6 interviene in materia di LSU, disponendo il rinvio, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019, del limite temporale per le possibili proroghe, da parte di enti territoriali e di enti pubblici, delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, è stato ampliato l'ambito delle pubbliche amministrazioni che possono ricorrere alle suddette procedure di assunzione.

L'articolo 6-bis interviene sulla disciplina transitoria in materia di validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, consentendo fino al 30 settembre 2020 lo scorrimento delle graduatorie approvate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 e, a determinate condizioni, fino al 31 marzo 2020 di quelle approvate nel 2011.

L'articolo 7, relativamente ai riferimenti temporali della validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e della disciplina riguardante l'ISEE, dispone che la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e che dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU medesima sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.

L'articolo 8, infine, introduce la possibilità che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili possa essere alimentato anche attraverso versamenti volontari da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale.

L'articolo 8-bis introduce una disciplina particolare per il ricorso contro il provvedimento sanzionatorio emesso dalla struttura organizzativa competente della provincia autonoma di Bolzano a seguito dell'inosservanza di determinati obblighi previsti dalla normativa vigente in capo al beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disponendo che, nel suddetto caso, è ammesso il ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento (in luogo del ricorso all'ANPAL ammesso avverso i medesimi provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l'impiego).

Fonte: sito web della Camera dei deputati:  

https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/interventi-a-tutela-del-lavoro-e-per-la-risoluzione-di-crisi-aziendali-decreto-legge-n-101-2019.html

 

 

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